Ici 2010
-7 ‰ aliquota ordinaria (es. per le unità immobiliari di cat. A tenute a disposizione dal possessore, locate o non locate e relative pertinenze, aree fabbricabili, ecc.).
-5,5 ‰ sul valore delle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale ed equiparate e relative pertinenze;
-6,4 ‰ sul valore delle unità immobiliari con classificazione catastale diversa da "A" e non pertinenza di abitazione principale o seconda casa e quindi ricomprendenti gli immobili destinati ad attività produttive, commerciali e terziario;
La detrazione annua spettante per l'u.i. direttamente adibita ad abitazione principale è di €.103,29.
Resta invariata anche l'elevazione di tale detrazione a €.154,94 (maggiorazione di € 51,65) per le famiglie con almeno 3 figli e reddito familiare complessivo lordo 2009 (da lavoro autonomo, fondiario, da capitale) pari o inferiore a €. 36151,98 lordi.
Gli interessati a questa agevolazione dovranno presentare dichiarazione sulla apposita modulistica entro il 31.7.2010. Nel caso di violazione di tale obbligo sarà applicata la detrazione ordinaria.
ESENZIONI IN MATERIA DI ABITAZIONE PRINCIPALE.
Con l'entrata in vigore del Decreto Legge n.93 del 27.05.2008 convertito in Legge 126/2008, a decorrere dall'anno 2008, sono esenti dall'Imposta Comunale sugli Immobili le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze.
L'esenzione è estesa anche alle abitazioni "assimilate" all'abitazione principale per legge o in base al regolamento comunale (nel limite delle assimilazioni previste dall'art.59 del d.lgs.446/97). Con la risoluzione ministeriale n.1/DF del 4/3/2009 è stato chiarito che per assimilazioni ad abitazione principale devono intendersi esclusivamente:
1. l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il primo grado ed ai fratelli e alle sorelle. Restano pertanto esclusi dall'esenzione gli immobili concessi in uso gratuito agli affini e al coniuge, gli immobili posseduti da cittadino residente all'estero e non locati, e le unità abitative censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; per tali immobili l'imposta continua ad essere calcolata con le normali procedure (aliquota ICI per abitazione principale e detrazione d'imposta). Per poter usufruire della suddetta esenzione o dell'aliquota del 5,5 ‰, i contribuenti dovranno presentare una dichiarazione, inerente al possesso dei requisiti previsti, su apposita modulistica predisposta dall'Ufficio Tributi comunale.
Si ricorda inoltre che sul nostro territorio, classificato come "montano", vige l'esenzione dall'I.C.I. per i terreni agricoli, mentre sono imponibili le aree edificabili.
SCADENZE PAGAMENTI
- RATA DI ACCONTO entro il 16.06.2010
- RATA DI SALDO entro il 16.12.2010 La rata di acconto è pari al 50% dell'imposta dovuta. La rata di saldo è a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. Pi può procedere anche in un'unica soluzione:
entro il 16 giugno sulla base delle aliquote e detrazioni dell'anno in corso. La cifra dovuta va arrotondata all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 cent., o per eccesso se superiore. Il versamento non va effettuato se l'imposta annua è inferiore a € 2,00.
Per il 2010 il servizio di riscossione viene svolto dalla CORIT Riscossioni Locali S.p.A.-Rimini.
Il pagamento può essere effettuato presso gli uffici postali utilizzando i bollettini di c/c n. 88708425 intestato Corit Riscossioni Locali spa Comune Modigliana-FC-ICI o presso gli sportelli del Concessionario o presso gli Istituti Bancari convenzionati, (elenco da richiedersi al Concessionario stesso), o tramite modello F24 utilizzando gli appositi codici.
L'ufficio tributi comunale è a disposizione per eventuali chiarimenti e per fornire la modulistica necessaria al numero telefonico 0546/949530, al fax 0546/949514, posta elettronica: ragiotributi@comune.modigliana.fc.it
Moduli e informazioni anche sul sito internet: www.comune.modigliana.fc.it