IMU 2021 - Comune di Modigliana (FC)

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IMU 2021

NOVITA' IMU ANNO 2021

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I M U -

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

SOGGETTO PASSIVO

BASE IMPONIBILE

RIDUZIONE BASE IMPONIBILE

ESENZIONI e RIDUZIONI DI IMPOSTA

ALIQUOTE E DETRAZIONI

CALCOLO IMU ON LINE

VERSAMENTO DELL’IMPOSTA

DICHIARAZIONE IMU

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

MODULISTICA

INFORMAZIONI

 

NOVITA' IMU ANNO 2021

CITTADINI RESIDENTI ALL’ESTERO (ART.1 COMMA 48 L.178/2020)

Dal 1^ gennaio 2021 “Riduzione pari al 50% dell’IMU per i soggetti passivi tenuti al pagamento dell’”IMU NON RESIDENTI” nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. La riduzione potrà riguardare un solo immobile destinato ad uso abitativo, posseduto a titolo di proprietà o usufrutto.  La stessa è concessa a condizione che l’unità immobiliare posseduta non venga concessa in locazione o comodato d’uso.

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA – ESENZIONI PER IL SETTORE TURISTICO E DELLO SPETTACOLO

Ai sensi dell’art. 1 comma 599 della L. 178/2020 del 30.12.2020 (Legge di Bilancio 2021) in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria  catastale  D/2  e  relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per  brevi  soggiorni,  delle  case  e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e  dei campeggi,  a  condizione  che  i  relativi  soggetti  passivi,   come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti   di   strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi   soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Con eccezione degli immobili di cui alle lettere a) e c), per tutte le altre ipotesi l’esonero deve rispettare la regola secondo cui il gestore deve coincidere con il soggetto passivo del tributo. Questa precisazione consente pertanto di applicare l’agevolazione anche nei casi in cui il soggetto che esercita l’attività non è il proprietario dell’immobile. Si pensi, ad esempio, al gestore di un albergo detenuto in leasing.

Con riferimento alle attività di bed & breakfast e di affittacamere, le Faq pubblicate sul sito del dipartimento delle Politiche fiscali precisano che l’attività deve essere svolta in forma imprenditoriale.

Le esenzioni della legge di bilancio sono subordinate al rispetto della disciplina unionale in materia di aiuti di Stato per affrontare la situazione di emergenza da Covid-19.

Alle misure della manovra 2021 si aggiungono quelle dell’articolo 78 del Dl 104/2020, convertito in Legge 126/2020. In forza di tale previsione, gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, sono esenti per le intere annualità 2021 e 2022, a condizione che i gestori siano anche i soggetti passivi d’imposta.

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA –ULTERIORI ESENZIONI

Inoltre, l'articolo 6-sexies del Dl 41/2021, introdotto dalla legge 69/2021, ha disposto l'esenzione dalla prima rata dell'Imu degli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni per la fruizione dei contributi a fondo perduto stanziati dal medesimo Dl 41/2021.

Per individuare i soggetti potenzialmente beneficiari dell'esenzione, occorre esaminare l'articolo 1 del decreto, il quale riserva specifici contributi a fondo perduto in favore dei titolari di partita Iva, residenti in Italia, esercenti attività di impresa, arte o professione, ovvero titolari di reddito agrario. Si tratta, quindi, di coloro che esercitano, per professione abituale, ancorché non esclusiva, le attività commerciali previste dall'articolo 2195 del codice civile o attività artistiche o professionali. Sono altresì compresi gli imprenditori agricoli che producono reddito agrario, in quanto esercitano le attività previste dall'articolo 32 del Tuir, rientranti nei limiti ivi previsti.

Sono comunque esclusi i soggetti previsti dall'articolo 162-bis del Tuir, quali gli intermediari (banche, società finanziarie, Sim, confidi, eccetera), le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria, eccetera. Inoltre, sono escluse tutte le imprese, le professioni e le attività agricole cessate alla data del 22 marzo 2021 o avviate dopo la medesima data.

La disposizione ha previsto, inoltre, specifici requisiti di fatturato (o di compensi) o della loro variazione. In particolare, sono esclusi tutti i soggetti con fatturato (o compensi) superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello vigente il 31 dicembre 2020. Inoltre, per poter beneficiare dell'esenzione, il fatturato (corrispettivi) medio mensile dell'anno 2020 deve essersi ridotto di almeno il 30 per cento rispetto al medesimo dato del 2019. Quest'ultimo requisito non è richiesto per le attività iniziate dal 1° gennaio 2019.

Superate tutte queste condizioni, l'agevolazione Imu compete comunque solamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi Imu nei quali i medesimi soggetti esercitato l'attività di cui sono gestori.

Le Novità sopradescritte sono aggiornate alla data del 08/06/2021. Si invita pertanto il contribuente a verificare l’entrata in vigore di modifiche normative, soprattutto connesse alla SITUAZIONE DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA (vedi Decreto Sostegni DL 41/2021 convertito in legge n. 69/2021 e seguenti)

 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I M U -

L'imposta municipale propria meglio nota con l'acronimo "IMU" è un tributo che grava sui fabbricati, terreni ed aree fabbricabili.

L’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC) nelle componenti IMU e TASI, di cui all’art. 1, comma 639, della L. 147/2013.

La legge 160/2019 ha altresì stabilito nei commi da 739 a 783 dell’art.1 la nuova disciplina dell’imposta municipale propria (IMU)a partire dal 1/01/2020.

Di seguito si riportano le informazioni principali relative all’IMU, rimandando al regolamento allegato per ogni ulteriore specifica.

 

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

L’IMU ha per presupposto il possesso di immobili (inclusi i terreni e le aree edificabili) siti nel territorio del Comune di Modigliana.

Il possesso dell’abitazione principale o unità immobiliari a questa assimilate non costituisce presupposto dell’imposta, che quindi non è dovuta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

A tal riguardo:

  • per FABBRICATO si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
    Per AREA PERTINENZIALE si intende l’area, facente parte dello stesso lotto edificatorio del fabbricato e a questo unitariamente accatastato, destinata funzionalmente e oggettivamente a servizio del fabbricato e della sua volumetria edificata come risultante dai titoli edilizi rilasciati, priva di autonomo valore di mercato ed irrilevante, in termini di cubatura o volume minimo, tali da consentire in relazione al fabbricato una destinazione autonoma.
  • Per ABITAZIONE PRINCIPALE si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; la contestuale sussistenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica è presupposto imprescindibile per la qualificazione dell’unità quale abitazione principale. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
    Sono assimilati all’abitazione principale, tra gli altri, la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso e l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Per le altre assimilazioni vedere l’art. 6 del Regolamento IMU allegato.
    Per PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE si intendono le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo, detenute e direttamente utilizzate dal soggetto passivo titolare dell’immobile adibito ad abitazione principale; l’unità immobiliare è considerata pertinenza a condizione che il possessore, anche se in quota parte, dell'abitazione  principale sia altresì possessore, anche  se  in quota  parte,  della pertinenza  e  che  questa  sia  durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione con la presenza degli elementi oggettivi e soggettivi richiesti dall’art. 817 del codice civile.
  • Per area AREA FABBRICABILE si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 D.Lgs 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.
  • Per TERRENO AGRICOLO si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

 

A DECORRERE DAL 2020 GLI IMMOBILI CHE FINO AL 2019 ERANO ASSOGGETTATI A TASI SARANNO ASSOGGETTATI AD IMU

Rientrano in tale casistica:

A – fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (così detti “immobili merce”);

B fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1994.

SOGGETTO PASSIVO:

I soggetti passivi dell’imposta sono:

  •  i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
  • il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;
  • il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
  • il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria , a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
  • Il coniuge superstite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 540 del codice civile, anche quando concorra con altri chiamati, è tenuto al pagamento dell’imposta, ove dovuta, in quanto gli è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e relative pertinenze, se di proprietà del defunto o comune.

In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

 

BASE IMPONIBILE

La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore degli immobili.

Per I FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti coefficienti moltiplicatori, determinati ai sensi del comma 745 dell’art. 1 della L. 160/2019 e s.m.i.:

 

CLASSIFICAZIONI CATASTALI MOLTIPLICATORE

gruppo catastale A ( da A1 a A9) e categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

 

160

gruppo catastale B e categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

 

140

categorie catastali A/10 e D/5;

 

80

gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5

 

65

categoria catastale C/1

 

55

 Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d’anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

Per le AREE FABBRICABILI, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Le VARIAZIONI di rendita catastale intervenute in corso d’anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

 

RIDUZIONE BASE IMPONIBILE

La base imponibile è ridotta del cinquanta per cento per:

  • i fabbricati d’interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  • i fabbricati dichiarati inagibili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni; L’inagibilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da relazione tecnica da parte di tecnico abilitato che attesti la dichiarazione di inagibilità del fabbricato. Si precisa che l’inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto che comporta il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza statica (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) ovvero la sopravvenuta perdita dei requisiti minimi igienico sanitari , che rendono impossibile o pericoloso l’utilizzo dell’immobile stesso che risulta oggettivamente ed assolutamente inidoneo all'uso cui è destinato, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Ai fini dell’applicazione delle predette agevolazioni non rileva lo stato di fatiscenza di fabbricati il cui stato di inagibilità e non utilizzabilità possa essere superato con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all’art. 3, lett. a) e b) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.. Ulteriori specifiche in merito ai requisiti dei fabbricati considerati inagibili sono presenti nell’art. 10 del Regolamento IMU allegato.
  • le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.

ESENZIONI e RIDUZIONI DI IMPOSTA

Nel comune di Modigliana, tutti terreni agricoli sono esenti dall’imposta municipale unica in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Sono esenti dall’imposta, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, tra gli altri, gli immobili concessi in comodato gratuito al Comune di Modigliana, ad altro ente territoriale o ad ente non commerciale per l’esercizio dei propri scopi istituzionali o statutari.

Per le altre esenzioni vedere l’art. 12 del Regolamento IMU allegato.

Si applica la riduzione d'imposta al 75 per cento alle seguenti tipologie di contratti di locazione a canone concordato disciplinati dalla L. n. 431/1998:

a)            contratti di locazione agevolata ad uso abitativo ai sensi dell'art. 2, comma 3;

b)           contratti per studenti universitari di cui all'art. 5, comma 2-3;

c)            contratti transitori di cui all'art. 5, comma 1.

ALIQUOTE E DETRAZIONI

Con Deliberazione del Consiglio Comunale, allegata alla presente pagina, sono state determinate le aliquote e le detrazioni

 

ALIQUOTE/DETRAZIONI TIPOLOGIA DI IMMOBILE
aliquota di base pari all’1,06% da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota
aliquota pari allo 0,50% abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019
detrazione € 200,00 : dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione

abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019.

Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ove non si tratti di alloggi sociali.

aliquota agevolata pari allo 0% fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.
aliquota agevolata pari allo 0% fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
aliquota agevolata pari allo 0,82% Fabbricati in categoria C1-C3-C4
aliquota agevolata pari allo 0,82% ( di cui lo 0,76% riservato allo Stato) immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (eccetto D5 e D10)
aliquota agevolata pari allo 0,85% aree fabbricabili, così come definite dall’art.1 comma 741, lettera d) della Legge 160/2019

 

CALCOLO IMU ON LINE

Utilizzando il link sopra riportato, viene messo a disposizione dei contribuenti uno strumento di calcolo semplice, che consente in pochi passaggi di determinare l'importo da versare per il 2021.

Per effettuare correttamente il conteggio è indispensabile disporre della rendita catastale aggiornata per tutti gli immobili posseduti: i dati catastali richiesti sono comunque reperibili presso gli uffici dell'Agenzia del Territorio, che fornisce altresì un servizio online gratuito per la consultazione delle rendite catastali .

La procedura di calcolo permette:

- di calcolare l'imposta dovuta per il 2021 sulla base dei dati dichiarati dal contribuente;

- di visualizzare e stampare un prospetto di riepilogo degli immobili dichiarati;

- di visualizzare e stampare il proprio modello di versamento F24 con i codici tributo da utilizzare;

- di calcolare gli importi dovuti per ravvedimento in caso di mancato o tardivo pagamento dell'acconto.

Si precisa che il contribuente è l'unico responsabile della correttezza dei calcoli e della compilazione del modello F24: la procedura di calcolo infatti utilizza esclusivamente i dati dichiarati e non effettua controlli sulla loro validità. Si invita pertanto a prestare la massima attenzione alle informazioni inserite per evitare di versare un importo errato. E' bene consultare attentamente le pagine informative presenti sul sito internet del Comune.

L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

VERSAMENTO DELL’IMPOSTA

I soggetti passivi effettuano, in autoliquidazione, il versamento dell’imposta dovuta al comune di Modigliana per l’anno in corso, in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

SCADENZA ACCONTO: 16 GIUGNO 2021

Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.

SCADENZA SALDO: 16 DICEMBRE 2021

Il saldo IMU 2021 dovrà essere versato entro il 16 dicembre 2021.

Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote deliberate per l’anno 2021.

Il versamento dovrà tenere conto delle variazioni intervenute nel corso del 2021.

Chi non provvederà a versare l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto “ravvedimento operoso”.

MODALITA’ DI VERSAMENTO:

I versamenti d’imposta sono effettuati esclusivamente mediante versamento diretto al Comune per mezzo di modello di pagamento unificato F24 di cui all’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero mediante apposito bollettino di conto corrente postale ( c/c 000016648479 intestato al comune di Modigliana) ovvero attraverso altre forme di pagamento previste dalla legge.

Non sono dovuti versamenti quando l'importo dell’imposta/tributo annuale complessivamente dovuta dal contribuente per tutti gli immobili posseduti o detenuti risulti pari o inferiore a Euro 12,00 annui.

L’importo da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art 1, della L. 296/2006; in caso di utilizzo del modello di pagamento unificato F24 di cui all’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 l’arrotondamento deve essere effettuato per ciascun codice tributo.

Il versamento potrà essere effettuato con modello F24 presso gli istituti bancari e presso gli uffici postali siti nel territorio dello Stato utilizzando i seguenti CODICI TRIBUTO:

Tipologia immobili Codice IMU quota Comune Codice IMU quota Stato
Abitazioni principali di cat. A/1- A/8 - A/9 e relative pertinenze 3912 =====
Fabbricati rurali strumentali all’attività agricola cat. D/10 3913 =====
Aree fabbricabili 3916 =====
Altri fabbricati esclusi quelli di categoria D 3918 =====
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 3930 3925
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 3939  

 

Il codice catastale del Comune di Modigliana:  F259

DICHIARAZIONE IMU

I soggetti passivi IMU devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso o la detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta/tributo; la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

La dichiarazione può essere presentata mediante:

a)              Consegna diretta al Comune che ne rilascia ricevuta;

b)              A mezzo posta con raccomandata senza ricevuta di ritorno;

c)              Trasmissione telematica diretta con posta certificate;

d)        Trasmissione telematica indiretta con posta certificata, da parte di intermediario fiscale autorizzato abilitato all’invio telematico di dichiarazioni fiscali ai sensi dell’art. 3, comma 3 del D.P.R. 322/1998 e s.m.i., con le modalità applicative determinate dal Comune.

Termine di presentazione della dichiarazione IMU:

30 giugno 2021 per la dichiarazione IMU2020 - relativa alle variazioni intervenute in corso d'anno 2020

30 giugno 2022 per la dichiarazione IMU2021 - relativa alle variazioni intervenute in corso d'anno 2021

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per tutte le definizioni e le modalità applicative si rimanda:

 

MODULISTICA

 

INFORMAZIONI

Maggiori informazioni possono essere richieste contattando direttamente l’Ufficio Tributi:
- lunedì-martedì e mercoledì dalle 11.00 alle 13.00
- martedì dalle 16.00 alle 18.00.

Contatto telefonico: 0546 949530

Indirizzo e-mail: ufficiotributi@comune.modigliana.fc.it

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