TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI
Articolo 1 - Autonomia comunale
1. Il Comune di Modigliana è l'ente autonomo rappresentativo della Comunità locale.
2. Il Comune esercita le pubbliche funzioni, non espressamente attribuite ad altri Enti, idonee a promuovere il progressivo sviluppo di detta Comunità
Articolo 2 - Principi generali
1. L'Amministrazione esercita i propri compiti perseguendo le finalità politiche e sociali sancite dalla Costituzione, nel rispetto dei principi di eguaglianza e pari dignità sociale dei cittadini, italiani e stranieri.
2. Nei rapporti con i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio l'Amministrazione si ispira al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
3. Nel perseguimento dei presenti principi, l'Amministrazione assume il metodo e gli strumenti della programmazione.
Articolo 3 - Funzioni
1. Il Comune, titolare di funzioni amministrative proprie ovvero conferitegli da altri Enti pubblici, concorre alla determinazione degli obiettivi recati nei piani e programmi di fonte comunitaria e nazionale aventi dimensione sovracomunale e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
2. Il Comune, nelle forme previste dalla legge e dal presente Statuto, può conferire l'esercizio delle funzioni di cui al comma I ad altri Enti pubblici con esso appositamente uniti, consorziati o convenzionati.
Articolo 4 - Sede, stemma e gonfalone
1. La sede dell'Amministrazione è situata nel Palazzo comunale, ove di norma si riuniscono i suoi organi.
2. Al Comune spetta lo stemma riconosciuto ai sensi di legge, la cui riproduzione ed uso, così come per il proprio Gonfalone, sono consentiti previa autorizzazione del Sindaco.