TITOLO IV - SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Capo I - Principi
Articolo 31 - Assunzione e revoca dei servizi pubblici locali
1. Il Comune, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, provvede ad assumere e gestire i servizi pubblici locali in conformità alla legge ed alle previsioni dei piani e programmi approvati dagli Enti pubblici cui sia tenuto a conformarsi.
Articolo 32 - Trasparenza nei servizi pubblici
1. Gli atti costitutivi degli organismi, entificati o meno, cui partecipa il Comune dettano norme idonee a garantire un'adeguata pubblicità delle scelte fondamentali attinenti alla gestione dei servizi loro affidati, nonché a prevedere modalità dirette ad assicurare, anche tramite Carte di servizi, la vigilanza degli utenti locali e la rappresentazione delle loro esigenze.
Capo II — Norme comuni
Articolo 33 - Nomina e revoca degli Amministratori
1. Il Consiglio di amministrazione dei modelli di servizio strumentali al Comune è composto da non più di cinque membri, incluso il Presidente, nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale.
2. In caso di gravi irregolarità o di contrasto con gli indirizzi di cui all'Articolo 34, comma 1, di loro ingiustificato o reiterato mancato raggiungimento, ovvero di pregiudizio degli interessi comunali, il Sindaco revoca singoli membri del Consiglio di amministrazione o ne dispone lo scioglimento.
3. Il Direttore è nominato, con contratto a tempo determinato, dal Sindaco secondo le modalità stabilite dall'atto costitutivo del modello di servizio che lo prevede, che disciplinano altresì le ipotesi di revoca.
Articolo 34 - Atti fondamentali
1. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi generali ai quali i modelli di servizio devono attenersi per legge ed approva, su proposta del Consiglio di amministrazione, la disciplina generale delle tariffe dei servizi erogati.
2. La Giunta, in conformità agli indirizzi consiliari, resi di norma in occasione dell'approvazione del bilancio comunale approva, su proposta del Consiglio di amministrazione:
1. il piano-programma delle attività, comprendente il contratto di servizio ove previsto;
2. il bilancio pluriennale, il bilancio preventivo e le relazioni previsionali e programmatiche;
3. il bilancio d'esercizio;
4. la determinazione puntuale delle tariffe, sulla base della disciplina generale approvata dal Consiglio comunale.
3. Ogni altro atto o deliberazione concernente l'espletamento del servizio pubblico è riservato all'autonomia gestionale della struttura di servizio, che vi provvede secondo le disposizioni del proprio atto costitutivo.
Articolo 35 - Vigilanza
1. La vigilanza sull'azione delle strutture di servizio strumentali al Comune, esclusa ogni forma di controllo sui suoi singoli atti, è esercitata:
a) dalle competenti Commissioni consiliari, con riguardo al rispetto degli indirizzi determinati dal Consiglio comunale ed al raggiungimento degli obiettivi individuati nel piano-programma;
b) dalla Giunta comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli atti costitutivi della singola struttura.
2. 1 rapporti degli organi di dette strutture con gli utenti dei servizi, attuati anche per il tramite di Carte di servizi, sono disciplinati dai rispettivi atti costitutivi.
Articolo 36 - Società per azioni, convenzioni e ricorso ad altri modelli
1. Il Comune, nelle modalità stabilite dalla legge, può promuovere la costituzione di società per azioni, o comunque di capitali, per la gestione di un servizio pubblico locale ovvero partecipare al capitale di società già costituite.
2. Il Comune può stipulare convenzioni con altri Enti locali e loro aziende per la cogestione di determinati servizi. Nella convenzione sono stabiliti i fini, la durata, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e le garanzie che regolano i rapporti fra gli Enti e le aziende che vi aderiscono. Ove la convenzione abbia in oggetto l'affidamento della gestione di un servizio pubblico locale, la definizione dettagliata dei reciproci rapporti è stabilita da un contratto di servizio ovvero da un accordo ai sensi dell'Articolo 15, L. n. 241 del 1990, approvati dalla Giunta e stipulati dal Responsabile del Servizio interessato.
3. Per l'esercizio di attività di servizio che non abbiano il requisito del servizio pubblico locale, l'Unione ricorre, anche in associazione con altri soggetti pubblici e privati, ai modelli delle presone giuridiche che l'ordinamento ammette all'azione degli enti pubblici territoriali.